1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione delle norme costituzionali relative al principio di parità tra donne e uomini;
b) proporre al Parlamento provvedimenti utili a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini;
c) promuovere e sollecitare iniziative volte alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;
d) accertare le congruità della normativa vigente in materia di pari opportunità tra donne e uomini;
e) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile in Italia e nel mondo;
f) verificare la definizione e l'attività degli organismi nazionali di parità.
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.